Violazione dell’obbligo di fedeltà e non concorrenza

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 29 marzo 2017, n. 8131, ha stabilito che l’obbligo di fedeltà ex articolo 2105 cod. civ., integrato dai generali doveri di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 cod. civ. nello svolgimento del rapporto contrattuale, deve intendersi come divieto di abuso di posizione attuato attraverso azioni concorrenziali e/o violazioni di segreti produttivi o come divieto di condotte che siano in contrasto con i doveri connessi all’inserimento del dipendente nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa o che creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o che siano, comunque, idonee a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto. Nel caso di specie si trattava di dipendenti di una testata giornalistica che avevano prestato la propria opera per una testata diversa e concorrente di un contiguo ambito territoriale.

 

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