Trasporto internazionale: indicazioni per l’esonero contributivo

L’Inps, con circolare n. 167 del 10 novembre 2017, ha fornito le indicazioni amministrative e le istruzioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo dai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nella misura dell’80%, per i conducenti che esercitano la propria attività con veicoli a cui si applica il Regolamento (CE) 561/2006, equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attività in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui. La misura è stata prevista a titolo sperimentale per un periodo di 3 anni, a decorrere dal 1º gennaio 2016, dall’articolo 1, comma 651, L. 208/2015.

I datori di lavoro che intendano fruire del beneficio devono inoltrare una richiesta attraverso l’apposita procedura telematica “TRAS.INT.”, messa a disposizione dall’Istituto all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito www.inps.it.

I datori di lavoro ammessi all’esonero esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza novembre 2017, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, nella sezione <DenunciaIndividuale>, nell’elemento <TipoContribuzione> il nuovo codice “T1”, che assume il significato di “Esonero contributivo articolo unico, comma 651, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208”.

Nell’elemento <Contributo> dovrà essere indicata la contribuzione ridotta calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

 

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