Trasfertisti: dematerializzazione della nota spese

L’Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 740/E del 20 ottobre 2021, ha ribadito che i giustificativi di spesa delle trasferte, anche se dematerializzati, devono comunque consentire la verifica dell’esistenza dei requisiti (quali inerenza, competenza e congruità) che consentono la deducibilità dei costi e l’imputabilità dei redditi in capo ai dipendenti cui viene rimborsata la spesa.

Per quel che riguarda, invece, l’obbligo di firma della nota spese, non è richiesta l’apposizione di firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata ai fini della corretta formazione del documento informatico, né tantomeno ai fini della relativa rilevanza fiscale, ma solo allo scopo di riconoscerne l’efficacia e validità probatoria di scrittura privata prevista dall’articolo 2702, cod. civ.. Analoghe considerazioni valgono per i giustificativi ad essa allegati.

 

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