Trasferimento azienda e recesso del dipendente

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 23 maggio 2017, n. 12919, ha stabilito che il trasferimento d’azienda comporta una successione legale nel contratto individuale di un lavoratore, per la quale, tuttavia, non è richiesto il consenso di quest’ultimo, quale contraente ceduto. La regola lavoristica si configura come norma imperativa, in base alla quale il rapporto di lavoro con l’imprenditore subentrante costituisce un effetto automatico ex lege della vicenda circolatoria. Il dipendente, eventualmente, potrà recedere nei termini di cui all’articolo 2112, comma 4 cod. civ..

 

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