Transazione: forma scritta solo ad probationem

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 26 ottobre 2017, n. 25472, ha stabilito che, a differenza del negozio di conciliazione giudiziale di cui agli articoli 185 e 420 c.p.c., per il negozio di transazione ex articolo 1965 cod. civ. ss., la forma scritta è necessaria ai soli fini della prova. La Suprema Corte ha quindi cassato con rinvio la sentenza impugnata, al fine di verificare se nel corso dell’udienza fosse intervenuto tra le parti in causa un accordo transattivo, a fronte della proposta formulata dal giudice e verbalizzata, e della successiva corrispondenza intercorsa tra le parti.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il convegno analizza i provvedimenti legislativi emanati nel periodo estivo che impattano sulla gestione dei rapporti di lavoro. 24 settembre 2026

Il master analizza la crisi d’impresa, partendo dalle regole per la concessione degli ammortizzatori sociali e affrontando poi nello specifico CIG, fondi di solidarietà e CIGS, nonché la gestione dei rapporti di lavoro ai sensi del Codice della Crisi. Dal 22 settembre 2026

Il seminario analizza le modalità per accedere alla pensione nel 2026 e per analizzare il conto assicurativo, con particolare attenzione ad accessi derogatori e strategie di anticipo. 21 settembre 2026

Torna in alto