Transazione: forma scritta solo ad probationem

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 26 ottobre 2017, n. 25472, ha stabilito che, a differenza del negozio di conciliazione giudiziale di cui agli articoli 185 e 420 c.p.c., per il negozio di transazione ex articolo 1965 cod. civ. ss., la forma scritta è necessaria ai soli fini della prova. La Suprema Corte ha quindi cassato con rinvio la sentenza impugnata, al fine di verificare se nel corso dell’udienza fosse intervenuto tra le parti in causa un accordo transattivo, a fronte della proposta formulata dal giudice e verbalizzata, e della successiva corrispondenza intercorsa tra le parti.

 

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