Terziario Confcommercio: chiarimenti sul versamento dell’Eeg

Confcommercio, con i comunicati n. 70 dell’8 novembre 2017 e n. 72 del 9 novembre 2017, ha fornito chiarimenti sulle modalità di corresponsione dell’elemento economico di garanzia, da erogare con la retribuzione di novembre 2017 ai lavoratori a tempo indeterminato e agli apprendisti in forza al 31 ottobre 2017, iscritti nel Libro unico da almeno 6 mesi, cui si applica il Ccnl Terziario Confcommercio.

In merito ai criteri di calcolo dell’Eeg, il comunicato Confcommercio n. 70/2017 chiarisce che:

  • nei mesi di effettiva prestazione lavorativa rientrano anche i periodi di astensione obbligatoria per maternità;
  • nel calcolo della quota spettante non vanno considerati i periodi di astensione dal lavoro per: congedo parentale; congedo di maternità anticipato o prolungato; permessi e aspettative non retribuiti (anche se indennizzati da Istituti assistenziali o previdenziali); sospensione con ricorso alla Cigs; malattia e infortunio, limitatamente ai periodi durante i quali non vi sia alcuna integrazione retributiva a carico del datore di lavoro;
  • in caso di passaggio di livello nel periodo 1° gennaio 2015-31 ottobre 2017, l’importo dell’elemento economico di garanzia è calcolato in base all’ultimo livello conseguito.

Per quanto riguarda i lavoratori part-time, l’importo dell’Eeg è calcolato sulla base del rapporto tra orario settimanale o mensile ridotto e il corrispondente orario intero previsto dal Ccnl.

L’importo spettante per i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato è calcolato in base alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita.

 

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