Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

L’INL, con circolare n. 1 dell’11 gennaio 2018, ha offerto indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all’articolo 34, comma 1, D.Lgs. 81/2008, relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione.

Il documento precisa, in merito allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, che tale facoltà concessa al datore di lavoro (con l’esclusione delle realtà aziendali considerate comunque a rischio, ex articolo 31, comma 6) non significa che lo stesso svolga tali compiti da solo né che sia esonerato dal rispettare gli specifici obblighi previsti in capo al datore di lavoro dall’articolo 18, D.Lgs. 81/2008. Pertanto, il fatto che il datore di lavoro, previa adeguata formazione, possa svolgere le attività sopra descritte, non comporta che operi in totale autonomia nello svolgimento di tali compiti, lo stesso, infatti, si avvarrà dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure anzidette, che vanno designati in numero adeguato e sufficiente nel rispetto di quanto previsto nell’articolo 43, comma 2, D.Lgs. 81/2008.

 

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