Sospensioni dei pignoramenti su somme dovute a titolo di stipendio, salario e altre indennità

L’Inps, con messaggio n. 2479 del 17 giugno 2020, ha illustrato il disposto dell’articolo 152, D.L. 34/2020, che prevede la sospensione, nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del Decreto stesso, vale a dire il 19 maggio 2020, e il 31 agosto 2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall’agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’Albo previsto dall’articolo 53, D.Lgs. 446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza.

La norma dispone che le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato.

Il beneficio della sospensione riguarda tutti i pignoramenti notificati all’Inps entro la data del 31 agosto 2020, anche quelli per i quali anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto stesso fosse intervenuta l’ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione.

Restano, invece, fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del D.L. 34/2020 e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’agente della riscossione e ai soggetti iscritti all’Albo previsto dall’articolo 53, D.Lgs. 446/1997.

 

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