Alla sospensione del rapporto corrisponde la sospensione della retribuzione

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 4 luglio 2017, n. 16388, ha stabilito che il ritiro del tesserino utile allo svolgimento dell’attività legittima la sospensione dal rapporto di lavoro e il recesso del dipendente per l’impossibilità di continuare a offrire le sue prestazioni; di conseguenza il lavoratore non avrà diritto agli stipendi maturati durante la sospensione. Nel contratto di lavoro, ove le prestazioni siano corrispettive, in quanto all’obbligo di lavorare dell’una corrisponde l’obbligo di remunerazione dell’altra, ciascuna parte può valersi dell’eccezione di inadempimento prevista dall’articolo 1460 cod. civ., dovendosi escludere che all’inadempienza del lavoratore il datore di lavoro possa reagire solo con sanzioni disciplinari o, al limite, con il licenziamento, oppure col rifiuto di ricevere la prestazione parziale a norma dell’articolo 1181 cod. civ. e con la richiesta di risarcimento. Ne consegue che, nel caso di inadempimento della prestazione lavorativa, il datore di lavoro non è tenuto al pagamento delle retribuzioni ove ricorrano le condizioni dell’articolo 1460 cod. civ..

 

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