Sanzioni amministrative: i chiarimenti INL sull’obbligazione solidale

L’Ispettorato nazionale del lavoro, con nota n. 10174 del 20 novembre 2017, sulla base dei principi enunciati dalla sentenza di Cassazione SS.UU. n. 22082/2017, ha offerto chiarimenti in tema di sanzioni amministrative e autonomia dei rapporti obbligatori di trasgressore e obbligato solidale, precisando che l’obbligazione solidale non viene travolta dall’eventuale estinzione dell’obbligazione “principale” in caso di mancato perfezionamento della procedura di notificazione del verbale unico e/o dell’ordinanza nei confronti del trasgressore e di mancata o erronea identificazione del trasgressore.

Il documento chiarisce, inoltre, che se l’ordinanza-ingiunzione sia stata impugnata esclusivamente da parte di uno degli obbligati e il ricorso sia stato accolto, perché fondato su motivi attinenti al fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria (insussistenza del rapporto lavorativo ovvero dei fatti costituenti illecito) e la sentenza sia passata in giudicato, l’annullamento giudiziale dell’ordinanza-ingiunzione comporterà anche l’annullamento in autotutela dell’ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti del soggetto che non ha proposto l’opposizione. Infatti, l’autonomia dei due obblighi non impedisce che il venir meno della comune causa pubblicistica incida su entrambi i rapporti. Ne consegue che, nel caso in cui, medio tempore, sia stata effettuata l’iscrizione a ruolo del titolo non opposto o emessa cartella esattoriale, si dovrà annullare la relativa cartella.

Pertanto, anche nel caso di mancato perfezionamento della procedura di notificazione del verbale unico e/o dell’ordinanza nei confronti del trasgressore, laddove la sentenza di merito risulti favorevole all’obbligato solidale, non sarà possibile riemettere l’ordinanza ingiunzione nei confronti del trasgressore che sia stato successivamente correttamente identificato.

 

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