Ritenute redditi da lavoro dipendente prodotto in Italia da soggetto fiscalmente non residente

L’Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 36 del 7 febbraio 2020, ha chiarito che, nel caso di un dipendente fiscalmente residente all’estero che svolga la prestazione presso le sedi dell’azienda in diversi Stati, devono essere operate le ritenute esclusivamente sui redditi prodotti in relazione alle prestazioni lavorative svolte in Italia. L’Agenzia ricorda che, al fine di determinare il reddito di lavoro dipendente imponibile in Italia, occorre fare riferimento al rapporto tra il numero di giorni durante i quali la prestazione lavorativa è svolta nel nostro Paese e il periodo totale – espresso anch’esso in giorni – che dà diritto a ottenere la retribuzione. Affinché tale criterio sia applicato correttamente, il numero dei giorni indicati al numeratore e al denominatore del rapporto deve essere individuato con criteri omogenei, al netto di festività, weekend e ferie.

La risposta a interpello indica anche la corretta modalità di compilazione della CU – sezione “Dati fiscali” e precisa che, in caso di percipiente residente in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette, il lavoratore dovrà compilare anche la sezione “Altri Dati” per indicare l’ammontare di reddito escluso dalla tassazione.

 

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