Risarcibilità del danno non patrimoniale

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 18 gennaio 2017, n. 1185, ha deciso che il danno non patrimoniale è risarcibile solo ove sussista da parte dell’asserito danneggiato l’allegazione degli elementi di fatto dai quali si può desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio subito. Tale onere di allegazione va compiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche: il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesioni di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa. Il ristoro del danno non patrimoniale determinato dal comportamento ostruzionistico del datore di lavoro può dunque essere accordato al lavoratore se è allegata e provata la concreta lesione in termini di violazione dell’integrità psico-fisica o di nocumento delle generali condizioni di vita personali e sociali. Non è, invece, risarcito il danno se vi è solo un generico riferimento allo stress conseguente alla suddetta condotta, trattandosi questa di un’affermazione del danno in re ipsa.

 

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