Ripetizione di somme corrisposte al lordo: giurisdizione del giudice del lavoro

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 3 agosto 2021, n. 22151, ha stabilito che la domanda proposta dal datore di lavoro contro il lavoratore, di ripetizione di somme erogate a quest’ultimo al lordo della ritenuta alla fonte, appartiene alla giurisdizione del giudice del lavoro – non già al giudice tributario – in quanto l’oggetto del giudizio non consiste nell’accertare se siano o meno dovuti determinati oneri fiscali, bensì se sussista o meno il diritto di ripetere le somme erroneamente corrisposte al lavoratore in eccesso per titoli comunque aventi origine nel rapporto di lavoro subordinato e, pertanto, assume connotazione esclusivamente lavoristica.

 

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