Rinnovazione del licenziamento illegittimo: no alla reintegra

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con la sentenza 30 dicembre 2022, n. 38183 ha stabilito che, in tema di licenziamento illegittimo, ove il datore di lavoro abbia successivamente intimato al lavoratore un nuovo licenziamento per altra causa o motivo, non impugnato, non deve essere applicata la sanzione reintegratoria: al lavoratore spetta in ogni caso il risarcimento del danno, nella misura minima di cinque mensilità, per effetto del combinato disposto dei commi 7 (come riformulato dalla sentenza n. 59 del 2021 della Corte costituzionale), 2 e 4 dell’art. 18 della L. n. 300 del 1970, il quale è dovuto per il solo fatto dell’intimazione di un licenziamento illegittimo, indipendentemente dalla necessità di un intervento reintegratorio.

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Lo special event analizza, con taglio pratico e operativo, le principali tecniche di costruzione di un contratto collettivo di secondo livello, approfondendo profili giuridici, organizzativi e gestionali collegati alla contrattazione aziendale e territoriale.  21 ottobre 2026

Il master intende approfondire il contenzioso del lavoro, nei confronti degli enti, di natura previdenziale, tributaria e amministrativa. Dal 29 ottobre 2026

Il seminario approfondisce la disciplina del distacco del lavoratore, analizzando i requisiti di legittimità dell’istituto e le principali criticità applicative emerse nella prassi ispettiva e giurisprudenziale. 26 ottobre 2026

Torna in alto