La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con la sentenza 30 dicembre 2022, n. 38183 ha stabilito che, in tema di licenziamento illegittimo, ove il datore di lavoro abbia successivamente intimato al lavoratore un nuovo licenziamento per altra causa o motivo, non impugnato, non deve essere applicata la sanzione reintegratoria: al lavoratore spetta in ogni caso il risarcimento del danno, nella misura minima di cinque mensilità, per effetto del combinato disposto dei commi 7 (come riformulato dalla sentenza n. 59 del 2021 della Corte costituzionale), 2 e 4 dell’art. 18 della L. n. 300 del 1970, il quale è dovuto per il solo fatto dell’intimazione di un licenziamento illegittimo, indipendentemente dalla necessità di un intervento reintegratorio.
Rinnovazione del licenziamento illegittimo: no alla reintegra
di Redazione
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