Il rimborso del car sharing non concorre alla formazione del reddito

L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 83/E del 28 settembre 2016, ha chiarito che le somme rimborsate dal datore di lavoro per il servizio di car sharing non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente in trasferta all’interno dello stesso Comune in cui si trova la sede di lavoro, sia se la fattura emessa dalla società di car sharing è intestata direttamente al lavoratore sia se è intestata al datore di lavoro, in quanto equiparabili a quelle per taxi e mezzi pubblici. Il car sharing va infatti considerato come un’evoluzione dei tradizionali sistemi di mobilità.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il convegno di aggiornamento analizza le novità contenute nei principali orientamenti giurisprudenziali dell’anno 2026. 15 luglio 2026

Il Oneday master esamina gli impatti del Codice del terzo settore sui rapporti di lavoro e le caratteristiche dei rapporti di lavoro nelle cooperative sociali. 20 luglio 2026

Il convegno fornisce gli strumenti necessari per padroneggiare le complessità del nuovo sistema introdotto dal D.Lgs. n. 96/2026. 23 luglio 2026

Torna in alto