Ricostituzioni delle prestazioni di esodo: chiarimenti

L’Inps, con messaggio n. 3078 del 19 settembre 2024, ha fornito indicazioni operative in merito alla possibilità di ricostituire le prestazioni di esodo, di rideterminare l’importo della prestazione e la sua scadenza, in presenza di contribuzione accreditata a seguito di domanda presentata successivamente all’accesso in esodo, come, ad esempio, per la domanda di accredito figurativo per il servizio militare o per la domanda di riscatto/ricongiunzione, non valutata né ai fini della verifica del diritto né della quantificazione dell’importo.

Viene precisato che la domanda di ricostituzione dev’essere presentata esclusivamente dal datore di lavoro esodante, in accordo con il lavoratore.

Inoltre, la domanda di ricostituzione dev’essere caricata nella procedura “WEBDOM” in modalità manuale solo a seguito di apposita richiesta presentata dal datore di lavoro tramite pec alla Struttura Inps territorialmente competente che gestisce l’assegno di esodo, allegando una dichiarazione, come da fac-simile di cui all’allegato 1 al messaggio), opportunamente timbrata e firmata dal legale rappresentante, con la quale lo stesso si fa carico dell’eventuale maggiore onere derivante dalla ricostituzione della prestazione.

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