Reiterata conversione di contratti a termine illegittimi

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 5 gennaio 2023, n. 251, ha stabilito che la conversione o la trasformazione dei contratti a termine illegittimi costituisce, in caso di abusiva reiterazione o di durata oltre i limiti di legge, la sanzione in forma specifica propria dell’illecito perpetrato, come dimostra, almeno in ambito di pubblico impiego, il fatto stesso che, di contro, qualora sia domandato il risarcimento, è ritenuta misura sanante l’avvenuta stabilizzazione per effetto causale diretto della stessa successione o preesistenza di contratti a tempo determinato. Rebus sic stantibus, non vi è ragione per ritenere che il mero transito dalla tutela in forma specifica a quella per equivalente risarcitorio, rispetto ai medesimi contratti a termine, integri un’alterazione degli elementi obiettivi della domanda azionata; è infatti evidente che la tutela per equivalente sia un minus o un «surrogato legale» della tutela in forma specifica, tanto da risultare consolidato il principio per cui il giudice potrebbe pronunciare la prima, pur quando sia stata chiesta la seconda, senza incorrere in vizio di ultrapetizione; ciò anzi impone di ritenere che, chiesta ma ritenuta giuridicamente non praticabile la condanna in forma specifica, il giudice debba pronunciare sul risarcimento per equivalente, così come che, in mancanza, la parte possa efficacemente dolersi di ciò, in sede di impugnazione, come ragione di illegittimità della pronuncia.

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