Reintegrazione del lavoratore: distinzione tra nullità e annullabilità del licenziamento

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 18 giugno 2020, n. 11894, in tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento ai sensi dell’articolo 18, L. 300/1970, anche prima delle modifiche introdotte dalla L. 92/2012, ha chiarito che occorre distinguere, ai fini delle sanzioni previdenziali, tra la nullità o inefficacia del licenziamento, che è oggetto di una sentenza dichiarativa, e l’annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, che è oggetto di una sentenza costitutiva: nel primo caso, il datore di lavoro, oltre che ricostruire la posizione contributiva del lavoratore “ora per allora”, deve pagare le sanzioni civili per omissione ex articolo 116, comma 8, lettera a), L. 388/2000; nel secondo caso, il datore di lavoro non è soggetto a tali sanzioni, trovando applicazione la comune disciplina della mora debendi nelle obbligazioni pecuniarie, fermo che, per il periodo successivo all’ordine di reintegra, sussiste l’obbligo di versare i contributi periodici, oltre al montante degli arretrati, sicché riprende vigore la disciplina ordinaria dell’omissione e dell’evasione contributiva.

 

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