Reintegrabile il lavoratore in pensione di anzianità

La Corte di Cassazione, sez.lav., con sentenza del 3 luglio 2017, n. 16350 ha stabilito che il conseguimento della pensione di anzianità non è una causa di impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, posto che l’incompatibilità tra trattamento pensionistico e percezione di un reddito da lavoro dipendente si colloca esclusivamente sul diverso piano previdenziale. Nel caso in cui il giudice dichiari l’illegittimità del licenziamento con sentenza reintegratoria il rapporto di lavoro è ricostituito ex tunc, dovendosi escludere il diritto del lavoratore alla pensione di anzianità per l’incompatibilità di questa con il rapporto di lavoro.

 

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