L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 228/E del 1° settembre 2025, ha chiarito che il lavoratore che nell’aprile del 2022 abbia trasferito la residenza in Italia rientrando dall’estero dopo 6 anni, lavorando fino al mese di settembre del 2023 come dipendente per una società e fruendo, del regime speciale per lavoratori impatriati e che, a seguito della cessazione del predetto rapporto di lavoro, abbia percepito la NASpI da ottobre del 2023 ad agosto del 2024, per poi trasferirsi nuovamente all’estero da settembre 2024, non può applicare il regime speciale per lavoratori impatriati alle somme percepite a titolo di NASpI, che, pertanto, vanno assoggettate a tassazione per l’intero importo.
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