L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 136/E dell’8 luglio 2026, ha offerto chiarimenti in relazione alla deduzione delle spese forfettarie per trasferte fuori dal territorio comunale, ex art. 95, comma 4, TUIR.
L’istante è una società fiscalmente residente in Italia attiva principalmente nel settore dell’autotrasporto, con particolare riferimento alla distribuzione delle merci per conto terzi nel settore dell’ecommerce, iscritta al c.d. R.E.N. Registro Elettronico Nazionale delle imprese autorizzate all’esercizio della professione trasporto merci.
Nella propria attività di trasporto, si avvale sia di lavoratori assunti direttamente sia di lavoratori che prestano la loro opera con contratto di somministrazione. La società, in applicazione del CCNL Autotrasporto merci e logistica, non riconosce alla maggioranza dei lavoratori con mansione di autista alcuna indennità, nemmeno analitica, a titolo di rimborso spese per le trasferte effettuate. Pertanto, la società chiede se può usufruire delle deduzioni forfettarie, previste dall’art. 95, comma 4, TUIR, per le trasferte effettuate sia dai lavoratori direttamente assunti sia da quelli somministrati dalle agenzie di somministrazione, operanti sempre con mansione di autisti, anche se non eroga agli stessi alcuna indennità.
Il Fisco rileva come l’art. 95, comma 4, TUIR, faccia esplicito riferimento alle «spese sostenute» in relazione alle trasferte effettuate dai dipendenti dell’impresa. Pertanto, la norma concede alle imprese la possibilità di beneficiare della deduzione solo nell’ipotesi di effettivo sostenimento delle spese relative alle trasferte dei propri dipendenti, cosa che non si verifica nel caso di specie.
Di conseguenza, la deduzione non spetta poiché la società istante non provvede concretamente a sostenere l’onere della trasferta.
