Regime fiscale del reddito dei frontalieri in Svizzera

L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 38/E del 28 marzo 2017, ha stabilito il regime fiscale del reddito di lavoro dipendente prodotto da soggetti frontalieri che svolgono la prestazione lavorativa in Svizzera, in ottemperanza a quanto previsto dall’ordine del giorno approvato in sede di conversione in legge del D.L. 193/2016, che “impegna il Governo a considerare frontalieri di fascia coloro che risiedono in uno dei comuni indicati nei decreti inerenti il ristorno previsto dall’accordo sui frontalieri ITA-CH che si recano per lavoro in uno dei Cantoni Vallese-Ticino-Grigioni”.

In particolare,  la qualificazione di “frontaliero” svizzero, delineata a livello convenzionale, è da riconoscersi ai lavoratori che siano residenti in un Comune il cui territorio sia compreso, in tutto in parte, nella fascia di 20 Km dal confine con uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, ove si recano per svolgere l’attività di lavoro dipendente.

 

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