Recupero integrità psico-fisica: ampliate le specialità farmaceutiche e i dispositivi medici rimborsabili

L’Inail, con circolare n. 5 del 4 febbraio 2021, ha dettato la disciplina ricognitiva delle prestazioni sanitarie necessarie al recupero dell’integrità psico-fisica degli infortunati e dei tecnopatici e ha comunicato l’ampliamento dell’elenco delle specialità farmaceutiche rimborsabili.

Sono soggette a rimborso le spese sostenute per l’acquisto di specialità farmaceutiche, da parte dei lavoratori infortunati e/o affetti da malattia professionale, a condizione che tali prestazioni siano riconosciute necessarie dai medici Inail per il recupero dell’integrità psico-fisica in relazione alla patologia causata dall’evento lesivo di natura lavorativa. Destinatari della prestazione sono tutti gli assistiti (compresi i dipendenti delle Amministrazioni statali e i marittimi) che si trovino nello stato di inabilità temporanea assoluta e quelli che abbiano avuto il riconoscimento di postumi stabilizzati di qualsiasi grado.

La circolare, inoltre, indica i presupposti per il rimborso, definisce le modalità operative in caso di rettifica degli errori e descrive il flusso procedurale da seguire per l’istruttoria.

È allegato alla circolare il nuovo elenco dei medicinali ammessi al rimborso, incrementato di 10 specialità farmaceutiche (Allegato 1), articolato in 3 tabelle con l’elenco delle specialità farmaceutiche aggregate secondo l’ordine di codice Inail (tabella A), l’elenco disposto in ordine alfabetico (tabella B), l’elenco con le specialità raggruppate per distretti anatomici e apparati (tabella C).

È, altresì, precisato che possono essere ammessi al rimborso i farmaci indicati per la patologia d’origine professionale, che, pur se non espressamente ricompresi nel predetto elenco, abbiano gli stessi effetti farmacologici.

Le disposizioni della circolare abrogano e sostituiscono integralmente quelle contenute nelle circolari precedenti e trovano applicazione, a prescindere dalla data dell’evento, alle richieste di rimborsi per farmaci prescritti e acquistati dal momento della sua pubblicazione.

Il termine prescrizionale del diritto al rimborso dei farmaci è decennale e decorre dalla data riportata sullo scontrino comprovante l’acquisto del farmaco.

 

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