Quadro direttivo licenziabile per le condotte del sottoposto

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 4 giugno 2019, n. 15168, ha annullato la sentenza d’Appello che dispone la reintegra del lavoratore licenziato per giusta causa, un quadro direttivo che non ha vigilato sulla condotta di un sottoposto ritenuto infedele, laddove la Corte distrettuale avrebbe dovuto, in conclusione, valutare nei termini indicati la sussistenza di una giusta causa idonea a sorreggere il recesso datoriale, in una prospettiva che riconducesse la connotazione di rilevanza disciplinare e gravità della condotta all’importanza e alla delicatezza delle funzioni attribuite al quadro, e all’idoneità della condotta omissiva del predetto a vulnerare, in maniera irreparabile, il peculiare vincolo di fiducia con la banca, che si fonda sull’interesse datoriale all’esatto e puntuale adempimento futuro della prestazione da parte del lavoratore.

 

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