Pubblico impiego: nozione di falsa attestazione di presenza

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 1° febbraio 2022, n. 3055, ha ritenuto che, in tema licenziamento nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, l’articolo 55-quater, lettera b), D.Lgs. 165/2001, non ha portata innovativa, ma costituisce una mera interpretazione chiarificatrice della nozione di “falsa attestazione di presenza”. Costituisce “falsa attestazione di presenza” tanto la manomissione del sistema automatico di rilevazione delle presenze quanto il non registrare le uscite interruttive del servizio.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che rientri nella ipotesi di falsa attestazione di presenza in servizio, con conseguente legittimità del licenziamento disciplinare, il comportamento del dipendente pubblico che timbri in entrata e in uscita in orario non lavorativo – in cui, pertanto non erano dovute prestazioni lavorative – ma che, in realtà, si assenti dalla propria postazione.

 

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