Proroga procedimento disciplinare: legittima se rispetta le condizioni del Ccnl

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 22 settembre 2017, n. 22171, ha stabilito che se nel Ccnl la legittimità del differimento del procedimento disciplinare è stata subordinata alla “preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato”, la circostanza esclude che il datore di lavoro possa manifestare la volontà dopo la scadenza del termine indicato nel Ccnl stesso. La Cassazione ha, dunque, cassato con rinvio la sentenza di merito che ha ritenuto legittima la proroga, senza accertare la tempestività o meno della comunicazione stessa a fronte dei termini stabiliti nel Ccnl applicato al caso di specie.

 

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