Processo del lavoro: istanza di risoluzione per inadempimento

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 8 novembre 2017, n. 26475, ha stabilito che il giudice adito con contrapposte domande di risoluzione per inadempimento del medesimo contratto non può respingerle entrambe dichiarando la risoluzione consensuale del rapporto, che presupporrebbe una concorde e comune volontà della parti di porre termine al rapporto contrattuale, definendo altresì compiutamente le relative obbligazioni. Una pronuncia in tal senso sarebbe in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, poiché la controversia verrebbe decisa mediante una regolamentazione del rapporto diversa da quella perseguita dalle parti, le quali hanno evidentemente inteso sciogliersi, ma unilateralmente, ciascuna di esse dai dedotti rapporti, tant’è che hanno allegato reciproci inadempimenti, sulla cui scorta hanno, quindi, azionato conseguenti pretese risarcitorie.

 

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