Processo del lavoro: comunicazioni e notificazioni solo tramite mail

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 16 settembre 2024, n. 24817, ha deciso che nei giudizi di lavoro, le comunicazioni e le notificazioni alle Pubbliche Amministrazioni che stanno in giudizio mediante propri dipendenti, aventi per oggetto i provvedimenti finali del giudizio di primo grado e successive alla data di entrata in vigore dell’articolo 16, comma 7, D.L. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012, vanno eseguite esclusivamente per via telematica agli indirizzi di posta elettronica comunicati ai sensi dell’articolo 16, comma 12, citato, senza che, ove effettuate al funzionario delegato con altre modalità, possa operare la sanatoria per il raggiungimento dello scopo, in quanto la necessità di interpretare restrittivamente le norme in materia di decadenza dall’impugnazione esclude la possibilità di individuare un momento di decorrenza del termine breve diverso da quello che scaturisce da una comunicazione effettuata nel rispetto delle forme telematiche specificamente individuate dalla legge.

 

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