Procedura di licenziamento collettivo e art.3, L. n.223/91

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.28 del 15 dicembre, ha offerto chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione dell’art.3, L. n.223/91, concernente l’intervento straordinario di integrazione salariale nell’ambito di procedure concorsuali, in considerazione del disposto di cui all’art.2, co.70, L. n.92/12, come sostituito dall’art.46-bis, co.1, lett.h), D.L. n.83/12 (conv. da L. n.134/12), che ne sancisce l’abrogazione a far data dal 1° gennaio 2016.

In particolare il Dicastero precisa che, laddove le procedure di licenziamento collettivo conseguenti all’ammissione alle procedure concorsuali siano state attivate entro il 31 dicembre 2015, e dunque antecedentemente all’abrogazione della disposizione di cui all’art.3, le stesse possono concludersi anche successivamente al 1° gennaio 2016, consentendo in tal modo agli organi delle predette procedure di continuare a fruire dell’esonero in argomento.

Non appare, infine, ammissibile l’attivazione di licenziamenti collettivi successivamente al 1° gennaio 2016, laddove quest’ultimi si inseriscano nell’ambito delle procedure di cui all’art.3, co.3, in considerazione dell’abrogazione del medesimo disposto.

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