Procedimento disciplinare: difesa del lavoratore

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 22 settembre 2020, n. 19846, ha stabilito che la specifica garanzia dell’audizione orale, una volta che l’espressa richiesta sia stata formulata dal lavoratore, costituisce indefettibile presupposto procedurale che legittima l’adozione della sanzione disciplinare; ciò anche nell’ipotesi in cui il lavoratore, contestualmente alla richiesta di audizione a difesa, abbia comunicato al datore di lavoro giustificazioni scritte; le quali, per il solo fatto che si accompagnino alla richiesta di audizione, sono ritenute dal lavoratore stesso non esaustive e destinate a integrarsi con le giustificazioni che il lavoratore stesso eventualmente aggiunga o precisi in sede di audizione.

 

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