La predeterminazione del danno risarcibile in favore del lavoratore ante L. 92/2012 non copre eventuali danni ulteriori

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 5 gennaio 2021, n. 15, ha stabilito che la predeterminazione legale del danno risarcibile in favore del lavoratore, con riferimento alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, ai sensi dell’articolo 18, L. 300/1970, nella formulazione ratione temporis applicabile, anteriore alla modifica apportata con L. 92/2012, non copre eventuali danni ulteriori, ad esempio alla professionalità, che siano derivati al prestatore dal ritardo nella reintegra. Ne consegue che il giudice, in presenza della relativa prova, il cui onere incombe sul lavoratore, ma può essere soddisfatto anche a mezzo presunzioni se sono state operate precise allegazioni, deve provvedere a risarcirlo anche in via equitativa.

 

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