Possibile l’accertamento di mancanze dei dipendenti tramite agenzie investigative

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 9 ottobre 2020, n. 21888, ha stabilito che gli articoli 2 e 3, L. 300/1970, i quali delimitano, a tutela della libertà e dignità del lavoratore e in coerenza con le disposizioni e i principi costituzionali, la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi, e cioè per scopo di tutela del patrimonio aziendale (articolo 2) e di vigilanza dell’attività lavorativa (articolo 3), non precludono il potere dell’imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti (come una agenzia investigativa) diversi dalle guardie giurate per la tutela del patrimonio aziendale né di controllare l’adempimento delle prestazioni lavorative e, quindi, di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ai sensi degli articoli 2086 e 2104, cod. civ., direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica. Tale controllo datoriale può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino i principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei rapporti.

 

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