Permesso giornaliero per minore con handicap solo per i genitori  

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 27 settembre 2016, n. 18950, ha ritenuto che l’articolo 33, comma 2, L. 104/1992, attribuisce solo ai soggetti di cui al comma 1, e cioè alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche adottivi, la possibilità di chiedere al datore di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa, di 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino: ne consegue che la disciplina in esame non consente di applicare ai familiari o agli affidatari di una persona con handicap in situazione di gravità, ad esempio il genitore, quanto previsto per i genitori o l’affidatario del minore con handicap.

 

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