Gli oneri delle visite mediche ricadono sul datore di lavoro

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza, con risposta a interpello n. 14 del 25 ottobre 2016, ha stabilito che i costi relativi agli accertamenti sanitari ex articolo 41, D.Lgs. 81/2008, non possono comportare oneri economici per il lavoratore (compresi i costi connessi con eventuali spostamenti necessari); inoltre il tempo impiegato per sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, compreso lo spostamento, deve essere considerato orario di lavoro, come già chiarito dall’interpello in tema di sicurezza n. 18/2014.

 

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