Omissione contributi previdenziali: estinzione del giudizio in Cassazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 2 maggio 2019, n. 11540, ha stabilito che la presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell’articolo 6, D.L. 193/2016, convertito con modifiche in L. 225/2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex articolo 391 c.p.c.. Peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato.

 

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