Omesso versamento ritenute previdenziali: verifica secondo la competenza contributiva

L’INL, con nota n. 8376 del 25 settembre 2017, è intervenuto in merito al reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ex articolo 2, comma 1 bis, D.L. 463/1983, che assume rilevanza penale solo laddove i versamenti omessi siano superiori all’importo annuo di 10.000 euro. Tale intervento si è reso necessario in seguito alla sentenza di Cassazione Penale n. 39882/2017, secondo cui “la consumazione del reato appare coincidere, secondo una triplice diversa alternativa, o con il superamento, a partire dal mese di gennaio, dell’importo di euro 10.000 ove allo stesso non faccia più seguito alcuna ulteriore omissione, o con l’ulteriore o le ulteriori omissioni successive sempre riferite al medesimo anno, ovvero, definitivamente e comunque, laddove anche il versamento del mese di dicembre sia omesso, con la data del 16 gennaio dell’anno successivo”.

La nota ha quindi precisato che il personale ispettivo dovrà verificare l’eventuale omissione del versamento delle ritenute secondo il criterio della competenza contributiva, cioè facendo riferimento al periodo intercorrente dalla scadenza del primo versamento dell’anno contributivo dovuto relativo al mese di gennaio (16 febbraio) sino alla scadenza dell’ultimo, relativo al mese di dicembre (16 gennaio dell’anno successivo). Devono pertanto ritenersi superate le indicazioni fornite con nota n. 9099/2016.

 

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