Omesso versamento ritenute previdenziali: l’INL ridefinisce l’arco temporale di riferimento

L’INL, con nota n. 2926 del 29 marzo 2018, ha fornito nuove indicazioni sulla configurabilità del reato di illecito di omesso versamento delle ritenute previdenziali ex articolo 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983, alla luce della sentenza della Cassazione, SS.UU. penali, n. 10424/2018. Poiché la sentenza ha stabilito che “in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, l’importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio‐16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell’anno precedente e nel novembre dell’anno in corso)“, l’Ispettorato riabilita le indicazioni contenute nella nota n. 9099/2016, secondo cui l’arco temporale di riferimento per la determinazione dell’importo annuo di 10.000 euro che segna la soglia di rilevanza penale del fatto illecito, è il periodo intercorrente dal 16 gennaio al 16 dicembre.

 

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