Obbligo di repêchage in caso di mansioni soppresse e incarichi promiscui

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 26 maggio 2017, n. 13379, ha deciso che qualora il dipendente svolga mansioni promiscue e quelle principali sono soppresse perché esternalizzate, il datore ha l’obbligo di verificare il repêchage rispetto agli incarichi “inferiori”; senza un tale accertamento, il dipendente non potrà essere licenziato per giustificato motivo oggettivo.

 

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