Obbligo contributivo in caso di licenziamento nullo

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 27 febbraio 2017, n. 4899, ha stabilito che in caso di licenziamento nullo per condotta antisindacale, il datore, tenuto a reintegrare in servizio il dipendente, deve versare i contributi all’Inps, pur non avendo il lavoratore messo in mora l’azienda. Il rapporto assicurativo e l’obbligo contributivo collegato, pur sorgendo con l’instaurarsi del rapporto di lavoro, sono del tutto autonomi e distinti, nel senso che l’obbligo contributivo del datore di lavoro verso l’istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d’opera siano stati in tutto o in parte soddisfatti.

 

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