Obblighi di sicurezza nella somministrazione

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 9 maggio 2018, n. 11170, ha deciso che, in un rapporto di lavoro di somministrazione, gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore, mentre gli obblighi di informare e formare il lavoratore gravano invece sul somministratore, salvo specifica delega pattizia inserita nel contratto con il lavoratore.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario analizza il quadro normativo e operativo della previdenza complementare, in relazione alle novità che decorrono dal 1° luglio 2026. 25 giugno 2026

Il master, dopo aver ripercorso i principi generali della riforma dello sport, analizza le specificità dei rapporti di lavoro sportivo e nel terzo settore. A partire dal 24 giugno

Nel Oneday master saranno analizzati utilizzo e limiti di contratto a termine, somministrazione e staff leasing. 17 giugno 2026

Torna in alto