A seguito di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera a, D.Lgs. 185/2016, che ha modificato l’articolo 15, comma 2, D.Lgs. 148/2015, le domande di Cigo per sospensione o riduzione dell’attività a seguito di eventi oggettivamente non imputabili, eventi meteo compresi, verificatisi a partire dall’8 ottobre 2016, potranno essere effettuate entro il termine del mese successivo e non più entro i 15 giorni dall’evento.
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