Nuova decorrenza della Cigs

In virtù di quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera b, D.Lgs. 185/2016, la sospensione o la riduzione dell’orario deve iniziare entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di Cigs, tenuto conto di quanto previsto nell’accordo tra datore di lavoro e sindacati, anche a decorrere dal giorno successivo alla presentazione dell’istanza.

Il testo previgente dell’articolo 25, D.Lgs. 148/2015 imponeva, viceversa, di attendere 30 giorni dall’istanza e, solo successivamente, far decorrere le sospensioni o le riduzioni d’orario.

 

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