Nuova decorrenza della Cigs

In virtù di quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera b, D.Lgs. 185/2016, la sospensione o la riduzione dell’orario deve iniziare entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di Cigs, tenuto conto di quanto previsto nell’accordo tra datore di lavoro e sindacati, anche a decorrere dal giorno successivo alla presentazione dell’istanza.

Il testo previgente dell’articolo 25, D.Lgs. 148/2015 imponeva, viceversa, di attendere 30 giorni dall’istanza e, solo successivamente, far decorrere le sospensioni o le riduzioni d’orario.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il convegno analizza i provvedimenti legislativi emanati nel periodo estivo che impattano sulla gestione dei rapporti di lavoro. 24 settembre 2026

Il master analizza la crisi d’impresa, partendo dalle regole per la concessione degli ammortizzatori sociali e affrontando poi nello specifico CIG, fondi di solidarietà e CIGS, nonché la gestione dei rapporti di lavoro ai sensi del Codice della Crisi. Dal 22 settembre 2026

Il seminario analizza le modalità per accedere alla pensione nel 2026 e per analizzare il conto assicurativo, con particolare attenzione ad accessi derogatori e strategie di anticipo. 21 settembre 2026

Torna in alto