Nuova decorrenza della Cigs

In virtù di quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera b, D.Lgs. 185/2016, la sospensione o la riduzione dell’orario deve iniziare entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di Cigs, tenuto conto di quanto previsto nell’accordo tra datore di lavoro e sindacati, anche a decorrere dal giorno successivo alla presentazione dell’istanza.

Il testo previgente dell’articolo 25, D.Lgs. 148/2015 imponeva, viceversa, di attendere 30 giorni dall’istanza e, solo successivamente, far decorrere le sospensioni o le riduzioni d’orario.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Lo special event analizza, con taglio pratico e operativo, le principali tecniche di costruzione di un contratto collettivo di secondo livello, approfondendo profili giuridici, organizzativi e gestionali collegati alla contrattazione aziendale e territoriale.  21 ottobre 2026

Il master intende approfondire il contenzioso del lavoro, nei confronti degli enti, di natura previdenziale, tributaria e amministrativa. Dal 29 ottobre 2026

Il seminario approfondisce la disciplina del distacco del lavoratore, analizzando i requisiti di legittimità dell’istituto e le principali criticità applicative emerse nella prassi ispettiva e giurisprudenziale. 26 ottobre 2026

Torna in alto