Nullità del licenziamento intimato per ragioni esclusivamente ritorsive

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza del 3 dicembre 2019, n. 31527, ha stabilito che il licenziamento per ritorsione costituisce l’ingiusta e arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore colpito, con conseguente nullità del licenziamento, quando il motivo ritorsivo sia stato l’unico determinante, e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova, anche con presunzioni. Ne consegue che è legittima la sentenza che dispone la reintegra del dipendente laddove la Corte d’Appello ha fatto ricorso alla prova per presunzioni, onde risalire, dalla sequenza dei fatti accertati, all’accertamento del fatto ignoto, costituito dal motivo ritorsivo come l’unico determinante del recesso, vale a dire la mancata sottoscrizione di un accordo che prevede la riduzione del complessivo trattamento economico.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il convegno analizza i provvedimenti legislativi emanati nel periodo estivo che impattano sulla gestione dei rapporti di lavoro. 24 settembre 2026

Il master analizza la crisi d’impresa, partendo dalle regole per la concessione degli ammortizzatori sociali e affrontando poi nello specifico CIG, fondi di solidarietà e CIGS, nonché la gestione dei rapporti di lavoro ai sensi del Codice della Crisi. Dal 22 settembre 2026

Il seminario analizza le modalità per accedere alla pensione nel 2026 e per analizzare il conto assicurativo, con particolare attenzione ad accessi derogatori e strategie di anticipo. 21 settembre 2026

Torna in alto