No al controllo a distanza senza procedura ex articolo 4 St.Lav,

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 19 settembre 2016, n. 18302, ha stabilito che il datore di lavoro non può liberamente utilizzare impianti e apparecchiature di controllo per qualsiasi finalità (di tutela dei beni aziendali, di accertamento e prevenzione dei comportamenti illeciti dei dipendenti, etc.), eludendo il positivo esperimento delle procedure previste dall’articolo 4, comma 2 St.Lav., quando derivi anche solo la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, a prescindere dalle sue intenzioni.

 

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