NASpI: calcolo della durata e requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro

L’Inps, con circolare n.194 del 27 novembre, fornisce indicazioni in merito all’indennità NASpI come modificata dai D.Lgs. n.148/15 e n.150/15, in merito al calcolo della durata dell’indennità e al requisito lavorativo delle 30 giornate di effettivo lavoro.

In particolare l’Istituto precisa e armonizza il procedimento di calcolo e presenta alcune precisazioni in ordine all’accertamento del requisito lavorativo di accesso all’indennità NASpI consistente nelle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro con riferimento ai lavoratori domestici, agricoli, a domicilio, in somministrazione, intermittenti e con contribuzione in Paesi Ue o Paesi in Convenzione. Infine sono state presentate le prime indicazioni della nuova condizionalità in materia di politiche attive.

La circolare ricorda inoltre che l’art.43, co.3, D.Lgs. n.148/15 dispone la soppressione dell’ultimo periodo dell’art.5, D.Lgs. n.22/15: pertanto anche in relazione agli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1° gennaio 2017, la NASpI potrà essere corrisposta per una durata fino ad un massimo di 24 mesi.

Vengono inoltre illustrate le nuove modalità di presentazione della Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) per chi si trovi in stato di disoccupazione e gli obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva del disoccupato per la fruizione della NASpI.

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