Mobilità: illegittima comunicazione ai soli sindacati presenti nel Comune

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 22 agosto 2016, n. 17234, ha stabilito che deve essere ritenuta illegittima la procedura di mobilità se il datore di lavoro, in assenza di rappresentanze sindacali aziendali, ne ha comunicato l’avvio alle sole organizzazioni sindacali presenti nel Comune dove ha sede l’azienda e pretermettendo invece altre sigle che pure hanno firmato contratti collettivi nazionali e provinciali in azienda, dovendosi ritenere che un’interpretazione restrittiva della nozione di organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative risulterebbe in contrasto con i principi di effettività della tutela sindacale, ossia di rappresentatività sostanziale del sindacato nel senso indicato dalla sentenza costituzionale n. 231/2013.

 

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