Mobbing solo se i comportamenti vessatori sono sistematici

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 16 ottobre 2017, n. 24358, ha stabilito che l’illecito del datore di lavoro nei confronti del lavoratore che integra il c.d. mobbing e che rappresenta una violazione dell’obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dall’articolo 2087 cod. civ., consiste nell’osservanza di una condotta protratta nel tempo e consistente nel compimento di una pluralità di atti (giuridici o meramente materiali, ed, eventualmente, anche leciti) con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all’emarginazione del dipendente. Nel caso di specie, la Cassazione ha escluso la sussistenza del mobbing, in quanto i comportamenti denunciati non avevano il carattere di sistematicità, ma erano diluiti in un ampio lasso temporale.

 

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