Mobbing: gli elementi di sussistenza da provare in giudizio

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 14 settembre 2017, n. 21328, ha stabilito che, ai fini della configurazione del mobbing, il ricorrente deve provare in giudizio la sussistenza:

  1. di una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro di lui in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
  2. l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
  3. il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità;
  4. l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi.

 

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