Mobbing: elementi rilevanti ai fini della condotta lesiva

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza 20 novembre 2017, n. 27444, ha stabilito che ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro rilevano i seguenti elementi:

a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio posti in essere nei confronti della vittima con intento vessatorio e in modo sistematico e reiterato nel tempo, da parte del datore di lavoro o di un suo preposto;

b) l’evento lesivo della salute, della dignità o della personalità del dipendente;

c) il nesso di causalità fra le condotte e l’evento lesivo;

d) l’intento persecutorio.

Di tali elementi è sul lavoratore che incombe l’onere probatorio, il cui mancato assolvimento comporta che la circostanza per cui il dipendente sia lasciato inattivo e senza scrivania non configuri di per sé sola mobbing.

 

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