Mobbing: condotta sistematica che determina terrorismo psicologico

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 3 luglio 2017, n. 16335, ha stabilito che costituisce mobbing la condotta datoriale, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolva, sul piano oggettivo, in sistematici e reiterati abusi, idonei a configurare il c.d. terrorismo psicologico, e si caratterizzi, sul piano soggettivo, con la coscienza e intenzione del datore di lavoro di arrecare danni di vario tipo ed entità al dipendente medesimo.

 

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